Assistenza e consulenza sul redditometro
Forniamo assistenza a commercialisti e persone fisiche in merito ai metodi di controllo propri delle amministrazioni finanziarie, accertamenti induttivi, sintetici, analitici, ispezioni, accessi, atti di rettifica e liquidazione, cartelle esattoriali etc.. Uno dei nostri servizi consiste nell’offrire consulenza sulla normativa, la prassi, la giurisprudenza e la dottrina illustre inerente lo strumento del redditometro.
Quest’ultimo è un tema tornato di attualità attraverso una serie atti, trai quali molto
importante è la Circolare della Agenzia delle Entrate numero 49/E del 2007 che indica metodi, iter e criteri adottati dagli uffici finanziari per individuare elementi di redditività che attestano o lasciano presumere maggior reddito rispetto a quello dichiarato da un individuo e dai componenti del suo nucleo familiare. Che l'accertamento ai sensi del Redditometro sti acquisendo ed acquisirà sempre maggior peso tra gli strumenti impiegati dalla Agenzia delle Entrate è confermato dalla recentissima MANOVRA ESTIVA 2010 (D.L. 78/2010) che di fatto ha modificato il dettato dell'articolo 38 D.P.R. 600/1973 potenziando il potere di accertamento in capi agli uffici. In altri termini è nostro impegno quello di consentire ai nostri clienti di evitare di fornire attraverso una serie determinata di comportamenti, false o errate informazioni, tali che possano indurre gli uffici finanziari a dover effettuare approfonditi controlli.
Di Cosa Parliamo e legame tra il redditometro e l’accertamento sintetico
Il redditometro è uno strumento induttivo di calcolo che il ministero delle Finanze utilizza per determinare sinteticamente i redditi del contribuente desumendoli dal possesso di automobili, camper, aerei, cavalli, immobili e le spese per colf, beni di lusso, mutui in essere.
Il nesso è solido, proprio perché l’accertamento sintetico, trova fondamento sul reddito
complessivo delle persone fisiche e può trovare applicazione quando ci si trova in presenza di indici di capacità contributiva che facciano fondatamente presumere che il contribuente sia in possesso di redditi superiori a quelli dichiarati, indici che emergono dallo strumento del REDDITOMETRO, in possesso degli uffici finanziari (art. 38 del DRP 600 del 29 settembre 1973). L'agenzia delle entrate, territorialmente competente può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito
complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di alcuni elementi e circostanze, resta salvo il diritto del contribuente dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.